Per unità da diporto si intendono tutte le costruzioni destinate alla navigazione effettuata in acque interne e/o marittime a scopo sportivo e ricreativo senza finalità di lucro.
L'art. 3 del Codice della Nautica da Diporto definisce le costruzioni destinate alla navigazione da diporto denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b;
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b.
In alternativa sul mercato italiano è disponibile una polizza italiana delle imbarcazioni da diporto, la quale contiene un pacchetto di garanzie frutto dell’esperienza maturata nel settore del diportismo nautico. Attraverso l'eventuale inserimento di condizioni aggiuntive, ogni diportista può scegliere la copertura ideale per le sue esigenze assicurative.
La polizza corpi della unità da diporto può prevedere le seguenti estensioni: regate veliche, locazione o noleggio, scuola vela, rinuncia azione di rivalsa per danni da incendio nei confronti del cantiere depositarlo, trasferimenti terrestri, rischi guerra e socio politici.
Di seguito riportiamo le tre garanzie principali per questo tipo di polizza marittima; tutte le versioni comprendono le spese di salvataggio e di rimozione del relitto per un massimale pari alla somma assicurata dell'imbarcazione. Il team di B Broker è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni complementari di cui necessiti.
Garanzia Minima
È la garanzia per chi desidera cautelarsi solo dagli eventi più pesanti, come la perdita totale dell'imbarcazione e l'abbandono. L’assicurazione corpi natanti da diporto con garanzia minima consente di ottenere il rimborso delle spese di salvataggio e rimozione del relitto mentre non contempla i rischi di furto, rapina e pirateria.
Questa formula copre dodici mesi su dodici.
Garanzia Ridotta
È la garanzia che aggiunge - a quanto previsto dalla garanzia minima - la copertura per i danni parziali derivanti da incendio, esplosione, scoppio, fulmine ed anche da furto, rapina o pirateria. La durata è normalmente per dodici mesi senza necessità di indicare quelli di navigazione e quelli di giacenza.
Garanzia Massima
È la garanzia più completa, prevista nella forma All Risks, prevede la copertura contro perdita totale, abbandono, spese e compenso di salvataggio, spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti, danni parziali, conseguenti a qualsiasi avvenimento. Con questo capitolato è previsto che l'assicurato indichi i periodi in cui tiene la barca in navigazione e quelli in cui la tiene in giacenza.
Responsabilità civile per danni a terzi e a prestatori d’opera RCTO
Questa copertura ha per oggetto:
• il tenere indenne l' Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni a terzi relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa della sua azienda;
• il tenere indenne l' Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i suoi dipendenti per gli infortuni da loro sofferti in occasione di lavoro. Tale copertura è comprende la rivalsa espletata dall’Inail per risarcimenti effettuati a fronte di infortuni (danno patrimoniale e danno biologico) e la rivalsa dell’INPS nonché le richieste di risarcimento presentate dal dipendente per il cosiddetto danno civilistico (comprendente il differenziale per il danno economico e per i danno biologico – rispetto a quanto valutato dall’INAIL nonché il danno morale/esistenziale).
B Broker è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni complementari su questo tipo di polizza.