La responsabilità civile postuma, detta decennale postuma, si riferisce ai danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita.
Esistono due forme di assicurazione dei danni che una costruzione civile può subire durante il periodo di dieci anni successivo alla consegna, previsto come termine di decadenza dall’art. 1669 del Codice Civile.
La forma risarcitoria che si richiama espressamente all’art. 1669 del C.C. assicura i danni strutturali subiti dalla costruzione per vizio del suolo o difetto di costruzione con l’esclusione di tutti i danni alle parti accessorie che non coinvolgano direttamente la statica.
La garanzia opera solo se l’assicurato dimostra - oltre all’evento e il danno - anche il nesso di causalità e di conseguenza la responsabilità del costruttore.
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