Quest’assicurazione copre, oltre all’incendio vero e proprio, una molteplicità di rischi differenti quali, ad esempio, quelli relativi ai danni causati dai fulmini, esplosioni e simili.
È possibile estendere la garanzia con la cosiddetta “extended coverage” anche a eventi di scarsa frequenza ma di elevato impatto socio-economico come eventi socio-politici, eventi atmosferici, sovraccarico neve. Garanzie particolari sono previste anche per “eventi catastrofali” come movimenti sismici, alluvioni, inondazioni, allagamenti.
Fino agli inizi del 2000 questi tipi di polizze indennizzavano l’Assicurato unicamente per i danni dovuti ad eventi espressamente indicati dal contratto. Attualmente, soprattutto per il settore aziendale, si ricorre anche alla forma “All Risks” per la quale l’Assicuratore indennizza tutte le perdite e/o danni per eventi che non siano esclusi esplicitamente, salvo quelle deroghe al Codice Civile che richiedono una formulazione scritta.
B Broker è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni complementari su questo tipo di polizza.
Danni di interruzione di esercizio da incendio
Questa tipologia d’assicurazione indennizza l’Azienda assicurata dalle conseguenze subite per interruzione parziale o totale dell’attività aziendale a seguito di evento compreso nella polizza danni diretti da incendio.
La forma di DIE più diffusa sul mercato italiano è certamente quella“a percentuale” e/o “maggiori costi” prestata come condizione aggiuntiva nella polizza danni diretti.
Con queste due forme l’indennizzo è corrisposto:
- in percentuale fissa del danno diretto (massimo 20%) senza alcun riferimento al danno effettivamente subito;
- in ragione dei danni subiti documentati fino ad un massimo dell’ordine del 20% del danno diretto.
Per commisurare l’indennizzo all’intero danno subito il mercato propone oggi diverse tipologie di coperture:
- a margine di contribuzione: la Compagnia indennizza la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei ricavi di vendita e le spese supplementari necessarie ad evitare la riduzione dei ricavi; il danno è indennizzato fino alla ripresa dell’attività al 100%;
- perdita di profitto (detta anche Loss of Profit): il risarcimento viene calcolato in base alla perdita di profitto lordo (utile d’esercizio + costi fissi insopprimibili ) ed i maggiori costi sopportati dall’azienda in caso di sinistro; tale formulazione di derivazione dal mercato inglese pur dando una garanzia più ampia nel senso che il danno viene valutato fino al recupero della quota di mercato quo ante sinistro. In realtà i margini di opinabilità sia per i valori assicurati che per il calcolo della perdita subita sia per il mutare delle situazioni di mercato possono portare ad un forte contenzioso con l’Assicurato;
- diaria: il risarcimento pattuito viene erogato in relazione ai giorni di fermo dell’attività calcolati in proporzione al profitto annuo assicurato (con applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione);
- unità di produzione: è una derivazione della forma “perdita di profitto” che interessa soprattutto aziende “monoprodotto” per le quali è facile determinare l’utile lordo per ogni pezzo.
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